I soggetti obbligati sono:
- Produttori
- Distributori
- Importatori
- Retailer
- Marketplace
Per Produttore si intende:
- la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che fabbrica o immette sul mercato nazionale un prodotto apponendovi il proprio nome o ragione sociale o marchio registrato;
- la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che, a titolo professionale, importa o immette per prima sul mercato nazionale prodotti fabbricati da persone fisiche o giuridiche non stabilite in Italia;
- la persona fisica o giuridica non stabilita in Italia che, a titolo professionale, immette sul mercato nazionale prodotti mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente al consumatore o all’utente finale.
I Produttori devono farsi carico del finanziamento e della organizzazione della raccolta, dell’avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili oggetto del presente decreto
Già all’interno del “Pacchetto Economia Circolare”, adottato dall’Unione Europea a luglio 2018, si accennava alla volontà di rafforzare il sistema di responsabilità estesa del produttore e definire le modalità di recupero di alcune categorie di rifiuti particolari, tra cui quelli tessili.
Inoltre, gli atti dell’UE sono:
- EU Textile act: strategy for sustainable and circular textiles (Marzo 2022)
- Proposal for a targeted revision of the Waste Framework Directive (Luglio 2023)
- Prolungare la vita dei prodotti tessili. Le fibre sono spesso mischiate con altre (come il poliestere con il cotone), il che rende il riciclaggio più difficile a causa della scarsa disponibilità di tecnologie che separino i rifiuti tessili per fibra.
- Porre fine alla distruzione dei tessuti invenduti o resi. Ridurre l’elevata percentuale di restituzioni di capi di abbigliamento acquistati online, incoraggiare la produzione su richiesta e su misura, migliorare l’efficienza dei processi industriali e ridurre l’impronta di carbonio del commercio elettronico.
- Lotta contro l’inquinamento da microplastiche. Ogni anno vengono rilasciate fino a 40.000 tonnellate di fibre sintetiche solo negli effluenti delle lavatrici.
- Introduzione di obblighi di informazione e di un passaporto digitale dei prodotti.
- Implementare la responsabilità estesa del produttore e promozione del riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti tessili.
- Ogni anno nell’UE vengono raccolti separatamente fino a 2,1 milioni di tonnellate di capi di abbigliamento e prodotti tessili per uso domestico destinati al riciclaggio o alla vendita sui mercati mondiali del riutilizzo, pari a circa il 38 % dei prodotti tessili immessi sul mercato dell’UE. Si ritiene che il restante 62 % sia smaltito nei flussi di rifiuti misti.
- La responsabilità estesa del produttore può incoraggiare la progettazione di prodotti che promuove la circolarità durante l’intero ciclo di vita dei materiali e tiene conto del fine vita dei prodotti.
- Vari Stati membri dell’UE hanno già previsto o stanno valutando l’introduzione dell’EPR per i tessili, visto l’obbligo, ai sensi della legislazione dell’UE in materia di rifiuti, di istituire una raccolta differenziata dei rifiuti tessili entro il 1º gennaio 2025.
- L’ambito dei produttori coperti dalla responsabilità estesa del produttore dovrebbe escludere le microimprese (fino a 10 dipendenti, 88% delle imprese del settore) e i sarti autonomi che producono prodotti personalizzati in considerazione del loro ruolo ridotto nel mercato tessile, nonché quelli che immettono sul mercato prodotti tessili usati, prodotti affini e calzature o prodotti derivati dall’uso o dai rifiuti di tali prodotti al fine di sostenere il riutilizzo, anche attraverso la riparazione, il rinnovamento e il riciclaggio.
- Gli «eco-contributi» dovrebbero essere basati sul peso dei prodotti interessati e modulati sulla base delle specifiche per la progettazione ecocompatibile.
- Occorre garantire la parità di trattamento dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre oneri sproporzionati ai produttori, comprese le piccole e medie imprese.
- Garantire una concorrenza leale e il rispetto delle norme in un mercato interno ben funzionante.
- Affrontare le sfide derivanti dall’esportazione di rifiuti tessili. Le esportazioni di rifiuti tessili al di fuori dell’Unione sono in costante crescita e hanno raggiunto 1,4 milioni di tonnellate nel 2020. L’esportazione di rifiuti tessili verso paesi non appartenenti all’OCSE sarà autorizzata solo a condizione che tali paesi comunichino alla Commissione la loro intenzione di importare determinati tipi di rifiuti e dimostrino di essere in grado di gestirli in modo sostenibile.
- Evitare che i flussi di rifiuti siano falsamente etichettati come beni di seconda mano quando sono esportati dall’UE e sfuggano in tal modo al regime dei rifiuti. La Commissione UE prenderà in considerazione l’elaborazione di criteri specifici a livello dell’UE per operare una distinzione tra rifiuti e determinati prodotti tessili di seconda mano.
L’industria del tessile comprende oltre 160 000 imprese, dà lavoro a 1,5 milioni di persone e nel 2019 ha generato un fatturato di 162 miliardi di EUR. Composto essenzialmente da piccole e medie imprese (PMI), deve rafforzare la propria resilienza, in particolare in termini di approvvigionamento energetico e di materie prime, attingere a nuovi mercati per prodotti più sostenibili e divenire più attrattivo per una manodopera qualificata e di talento.
- Green Deal europeo 2019;
- Piano d’azione per l’economia circolare 2020;
- Aggiornamento del 2021 della strategia industriale dell’UE.
designano i tessili come una catena del valore di prodotti fondamentali in cui urge operare la transizione verso modelli sostenibili e circolari di produzione, consumo e commercio e che possiede un forte potenziale in questo senso.
Rispetto agli altri paesi europei, l’Italia è molto avanti in termini di applicazione concreta di quanto previsto dal Pacchetto: l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili è infatti già in vigore da inizio anno, anticipando i tempi stabiliti dall’UE, che ne prevede l’introduzione dal 2025, ed esistono già Decreti e Regolamenti in merito alla Responsabilità Estesa del Produttore.
Gli atti dell’Italia:
- Schema di Decreto Ministeriale per l’introduzione di un regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) applicato al mondo dei tessili:
- Prima Bozza dicembre 2022
- Seconda Bozza giugno 2023*
*In stand-by nell’attesa della pubblicazione della Direttiva UE
La Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) è uno dei principi cardine della UE per l’implementazione della cd. «Green Economy».
Rende il Produttore responsabile per la gestione del fine vita del prodotto immesso sul mercato per incentivare la produzione di prodotti più «sostenibili», allungarne il ciclo di vita, massimizzare il riciclo, diminuire la dipendenza dall’approvvigionamento di nuove risorse.
- Rispetto ai regimi EPR attuali (RAEE, Batterie, Imballaggi) lo schema insiste sui compiti dei Sistemi ulteriori rispetto a quelli di mera gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato, con particolare riferimento a:
- Promuovere la progettazione di prodotti eco-compatibili e sostenibili.
- Assicurare la più ampia diffusione delle informazioni.
- Essere luogo di incontro tra domanda e offerta di materiale riciclato.
- Promuovere attività di R&D e partnership con enti e istituti di ricerca.
- Campo di applicazione: articoli di abbigliamento, calzature e accessori. Articoli tessili per la casa
- Produttore: chi fabbrica o rivende col proprio marchio. Chi importa, chi immette sul mercato mediante qualsiasi mezzo (anche elettronico). Il fabbricante può adempiere al versamento del contributo ambientale per conto del Distributore «private label».
- Obiettivi di raccolta separata: 15, 25, 40% del POM al 2035. L’80% dovrà essere destinato a preparazione per riutilizzo, riciclaggio, recupero (con specifici obiettivi di preparazione per il riutilizzo). Prevista la stipula di specifici Accordi di programma con ANCI.
- Registro dei Produttori: Obbligo di registrazione, rendicontazione periodica delle quantità immesse sul mercato, raccolte e inviate a recupero/riutilizzo.
- Consorzi dei Produttori:
- Forma no profit.
- Riconoscimento obbligatorio del MASE.
- Quota di mercato minima del 2%.
- Istituzione di un Centro di Coordinamento (CORIT).
- Obbligo di informare i consumatori e di finanziare campagne di comunicazione.
- Obblighi in capo ai distributori: raccolta separata in regime di «1 contro 1» per negozi con superficie oltre 150 m2o 250 m2 in funzione degli abitanti del comune. Il regime di ritiro «1 contro 0» resta volontario.
- Obblighi specifici per il mercato online e per i market place. Sono considerati produttori a tutti gli effetti e hanno l’obbligo di ritiro come distributori.
- I marketplace sono responsabili in solido.