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Normativa rifiuti tessili

Normativa

Quali sono le novità del settore tessile?

Il 5 luglio 2023 è stata pubblicata una proposta di aggiornamento della direttiva rifiuti presentata dalla Commissione Europea che determinerà, in Italia, uno slittamento dell’uscita del decreto relativo alla gestione degli obblighi in capo ai Produttori del settore tessile.

Come già avviene in altri ambiti, quali quello delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e delle Pile e Accumulatori, anche per il settore tessile, la nuova normativa europea impone, secondo il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) ai soggetti della filiera dei prodotti tessili che producono e immettono sul mercato le categorie di prodotti finiti di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa, di farsi carico del finanziamento e della organizzazione della raccolta, dell’avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili.

Già all’interno del “Pacchetto Economia Circolare”, adottato dall’Unione Europea a luglio 2018, si accennava alla volontà di rafforzare il sistema di responsabilità estesa del produttore e definire le modalità di recupero di alcune categorie di rifiuti particolari, tra cui quelli tessili. In particolare, rispetto agli altri paesi europei, l’Italia è molto avanti in termini di applicazione concreta di quanto previsto dal Pacchetto: l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili è infatti già in vigore da inizio anno, anticipando i tempi stabiliti dall’UE, che ne prevede l’introduzione dal 2025, ed esistono già Decreti e Regolamenti in merito alla Responsabilità Estesa del Produttore.

Chi è il “Produttore”?

Secondo lo schema di decreto, per Produttore di prodotti tessili si intende:

  • la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che, a titolo professionale, per conto proprio o tramite terzi, alternativamente fabbrica o immette sul mercato nazionale un prodotto apponendovi il proprio nome o ragione sociale o marchio registrato; il responsabile dell’immissione sul mercato non è considerato produttore se il prodotto reca anche il nome o la ragione sociale o il marchio registrato del fabbricante;
  • la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che, a titolo professionale, importa o immette per prima sul mercato nazionale prodotti fabbricati da persone fisiche o giuridiche non stabilite in Italia;
  • la persona fisica o giuridica non stabilita in Italia che, a titolo professionale, immette sul mercato nazionale prodotti mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente al consumatore o all’utente finale.

 

Per ricevere maggiori informazioni, contattaci su: tessile@erp-recycling.org